Si forniscono di seguito indicazioni di dettaglio sulle modalità applicative della normativa in oggetto.Tali indicazioni valgono a partire dal 1 settembre 2021e potranno essere successivamente modificate/integrate a seguito di eventuali chiarimenti da parte del Ministero.
- È confermato che, dal 1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, tutto il personale scolastico, docente e non docente, dovrà possedere ed è tenuto a esibire la “Certificazione Verde Covid-19”, meglio nota come GreenPass.
- Tale disposizione vige per tutto il personale scolastico che debba accedere, per qualsiasi motivo, agli edifici scolastici e agli uffici. La certificazione verde Covid-19 non è richiesta per le attività programmate in modalità online.
- Il personale tenuto alla presa di servizio il giorno 1 settembre e tutti coloro che sono impegnati in attività in presenza a partire dal 1 settembre, pertanto, dovranno essere muniti di GreenPass.
- È prevista la possibilità di esenzione dall’obbligo per motivi sanitari. In tal caso, gli interessati dovranno far pervenire tempestivamente alla segreteria l’apposita documentazione o presentarla al dirigente scolastico il primo giorno di ingresso a scuola.Tale personale NON è soggetto alla effettuazione di tampone periodico, in quanto NON deve esibire il Green Pass.
Si riporta una tabella riepilogativa dei diversi casi con le possibili posizioni del personale scolastico rispetto all’obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19
Vaccinato (una dose da almeno 15 giorni o ciclo completo) |
Certificazione verde automatica (durata 9 mesi da completamento ciclo vaccinale, in discussione proroga a 12 mesi) |
Può lavorare - ha il Green Pass |
Guarito da Covid-19 |
Certificazione verde automatica (durata 6 mesi dalla vaccinazione, in discussione proroga a 12 mesi) |
Può lavorare - ha il Green Pass |
Esentato dalla vaccinazione |
Certificazione di esenzione |
Può lavorare (non necessita di tampone periodico) - NON deve esibire Green Pass |
Personale che non rientra nelle prime tre categorie |
Certificazione verde dietro effettuazione di tampone (durata 48 ore) |
Può lavorare, ma deve continuare a effettuare il tampone ogni 48 ore per garantirsi il rinnovo della certificazione verde |
Assenza di certificazione verde per mancata effettuazione di tampone negativo nelle ultime 48 ore |
Non può lavorare ed è sottoposto ai provvedimenti previsti dal Decreto-Legge 111/2021 (assenza ingiustificata; sospensione dal lavoro a partire dal quinto giorno; sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro; sospensione della retribuzione; attivazione procedura licenziamento dal quarto giorno di assenza ingiustificata). |
N.B. La validità della certificazione può essere revocata per i vaccinati in caso di contagio o di contatto ad alto rischio.
- La procedura di controllo avverrà tramite l’app “Verifica C19” o analogo idoneo strumento digitale. Agli incaricati del controllo dovrà essere mostrata la certificazione verde Covid-19 in formato digitale (PDF scaricato dal sitohttps://www.dgc.gov.it/web/, app IO, app Immuni) ocartaceo.
- Per velocizzare la procedura di controllo ed evitare ritardi e possibili assembramenti, si invita il personale a presentarsi con la certificazione pronta ad essere esibita e verificata, tenendo anche conto del tempo necessario per laverifica.
- Il personale addetto annoterà su apposito registro giornaliero i seguenti dati: cognome e nome, ora della verifica.
- Gli incaricati possono richiedere l’esibizione di un documento diidentità.
- Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra o l’eventuale esito negativo del controllo comportano l’impossibilità di accedere agli edifici scolastici. L’assenza è considerata ingiustificata, con conseguente immediata segnalazione alla RTS per detrazione dell’importo corrispondente alla giornata di stipendio e irrogazione della sanzione amministrativa da €400 a €1000. A decorrere dal quinto giorno di assenza di questo tipo, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunquedenominato. In attesa di chiarimenti, non essendo sospesa la normativa previgente, al momento esiste l'eventualità che al quarto giorno di assenza ingiustificata debba essere inviata all'UPD (Ufficio Procedimenti Disciplinari) la richiesta di attivazione della procedura di licenziamento disciplinare (la previgente disciplina è l’art.55 quater del dlgs165/2001 che stabilisce il licenziamento disciplinare comma 1 lettera B)
Si ribadisce la necessità di verificare al più presto la propria situazione personale, procedendo tempestivamente alle eventuali azioni necessarie per l’ottenimento della certificazione.
Si coglie l’occasione per rinnovare l’obbligo di osservanza delle misure di sicurezza in vigore fino al termine di cessazione dello stato di emergenza (al 31 dicembre 2021):
- È fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
- È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
Ulteriori informazioni possono essere reperite all’indirizzo www.dgc.gov.it/web/faq.html .
Se pervenissero nuove disposizioni (ad esempio in relazione alla app di cui si sta discutendo, che consente alla scuola di verificare autonomamente il possesso della certificazione verde), verrà data tempestiva comunicazione.
La presente ha valore di notificazione pertanto tutto il personale scolastico è tenuto all’osservanza delle prescrizioni richiamate, che, si precisa, sono stabilite a norma di legge e quindi non soggette ad autonome valutazioni del dirigente scolastico.
Si confidanel senso di responsabilità e nella collaborazione da parte tutto il personale per la gestione di questa delicata e complessa situazione.